|
3 < P ≤ 20
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
|
3 < P ≤ 20
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
L’energia
prodotta viene
ceduta al gestore locale (solitamante ENEL) e conteggiata dal secondo
contatore (contatore 2) che rileva i KWh immessi alla rete. Si
può
immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità
infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e
quando
necessita
la preleva. Il
vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete nazionale
non
necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di
carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene
ogni circa 10 anni.
Il
terzo contatore (contatore 3)
cioè il normale contatore che si ha normalmente in
casa
conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non
vi e’ produzione di energia elettrica dall’impianto.
In
sintesi il contatore 2 ha la
caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete
Nazionale,
mentre il contatore 3 quello di misurare il consumo.
Idealmente
il secondo e terzo
contatore dovrebbero essere condensati in un unico contatore dove
l’energia immessa viene conteggiata a credito mentre se
prelevata
viene calcolata a debito. Per motivazioni puramente tecniche
l’Enel
sta optando per i due contatori distinti.
Le
tariffe di cui allo schema
precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in
funzione nel 2007, il decreto definisce altresì le tariffe
che
verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli
anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno
successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno
precedente ridotte del 2%.
Le
tariffe specificate nel
decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo
del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi
di
efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10%
del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto
attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche)
farà seguito un aumento di pari entità della
tariffa
incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).
Le
tariffe incentivanti:
-
Non sono applicabili in caso di benefici della
detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
-
Non sono applicabili
all’elettricità prodotta da impianti FV per la cui
realizzazione sono siano stati concessi incentivi pubblici in conto
capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Lo
sono invece se il Soggetto Attuatore è una scuola pubblica o
un ente sanitario pubblico.
-
Non sono cumulabili con i “certificati
verdi” e con “i titoli di efficienza energetica
derivanti dai Dlgs N.79/99 e 164/2000”.
-
Non sono applicabili agli impianti entrati in
esercizio dopo il 31/12/2010 realizzati ai fini della certificazione
energetica prevista dai Dlgs N.192/2005 e successive
modifiche/integrazioni e N. 296/2006.
Guadagni
tramite impianti fotovoltaici
Vi
illustreremo tramite dei
semplici schemi quanto si può guadagnare con il conto
energia:
| Costo impianto chiavi in mano (stima)
|
€ 17640 + IVA 10% = €19404
|
| Produzione energia 2,52KWp Italia Centrale (1300 ore di sole circa annue)
|
2,52KWp X 1300 ore di sole =3276KWh/anno
|
| Risparmio sul costo evitato energia (Costo del KWh= € 0,18)
|
3276KWh x €0,44 = € 1441,4 annui
|
| Ricavo incentivante del KWh prodotto (CONTO ENERGIA)
|
3276KWh x € 0,18 = € 589,7 annui
|
| Vantaggio economico totale annuo
|
€ 1441,4 + € 589,7 = € 2031annui
|
| Guadagno lordo a fine CONTO ENERGIA (dopo 20 anni)
|
€ 2031 x 20 anni = € 40620
|
| Guadagno netto a fine CONTO ENERGIA (dopo 20 anni)
|
€ 40620 – 19404 = € 21216annui
|
| Costo impianto chiavi in mano (stima)
|
€ 275000 + IVA 10% = €302500
|
| Produzione energia 50KWp Italia Centrale (1300 ore di sole circa annue)
|
50KWp X 1300 ore di sole =65000KWh/anno
|
| Ricavo incentivante del KWh prodotto (CONTO ENERGIA)
|
65000KWh x €0,40 = € 26000annui
|
| Risparmio sul costo evitato, del 60% di energia consumata
(Costo del KWh= € 0,12)
|
39000KWh x € 0,12 = €4680annui
|
| Ricavo della vendita del 40% dell’energia in eccesso/span>
|
26000KWh x € 0,095 = €2470annui
|
| Vantaggio economico totale annuo
|
€ 26000 + € 4680 + € 2470 = €33150annui
|
| Guadagno lordo a fine CONTO ENERGIA (dopo 20 anni)
|
€ 40620 – 19404 = € 663000
|
| Guadagno netto a fine CONTO ENERGIA (dopo 20 anni)
|
€ 40620 – 19404 = € 360500
|
Per poter fare questi calcoli bisogna conoscere il costo del KWh del proprio contratto, in genere per impianti che vanno da 1 a 20 KW di potenza il costo varia da € 0,16 a € 0,18; mentre per impianti da 20 a 50 KW il costo si aggira intorno ai € 0,12.
Inoltre bisogna dire che gli impianti superiori a 20Kw sono considerati produttori di energia, ciò vuol dire che l’energia in eccesso prodotta viene venduta alla rete nazionale con un costo di € 0,095 (delibera n.34 del 2005 dell’Autorità)
Che
cosa è lo ”scambio sul posto”?
Attraverso
la Delibera n. 28/06
l’Autorità per l’energia elettrica
definisce le
“Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto
dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387”.
Ovvero
definisce le regole
attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico
tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile.
In
sostanza la delibera
definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile
e
ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del
produttore medesimo.
Facendo
un esempio, una famiglia
che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non
pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.
Come
si coniuga il “conto energia” con lo
“scambio sul posto”?
L’Articolo
8 del decreto
attuativo del conto energia definisce che; “ … la
disciplina
dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del
periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici
dello
scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto
energia ." .
Ciò
significa che oltre
alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto
sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la
tariffa applicata dal gestore.
Inoltre,
anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà
l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel
decreto
del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà
usufruire dello “scambio sul posto”. Questo tutela
il produttore
dalle variazioni del prezzo dell’energia definite dal mercato
energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta
la vita dell’impianto (25/30 anni).
Qual
è il PBP di un impianto fotovoltaico?
Il
Pay Back Period identifica il numero di anni entro cui
l’investitore
rientra del capitale investito.
Nel
caso di un impianto fotovoltaico che usufruisce di un incentivazione
in conto energia tale grandezza è funzione della potenza
installata, della tipologia di impianto e dell’irraggiamento
solare
specifico della zona in cui l’impianto è sito.
A
ciò va inoltre aggiunto l’incentivo ulteriore
determinato
dalla disciplina di “scambio sul posto”.
Ciò
detto proponiamo di seguito una serie di schemi che seppur generici
(e per questo indicativi) danno un’idea precisa della
opportunità
anche economica costituita da un impianto fotovoltaico;
Nel
primo schema è illustrato graficamente il PBP di due
impianti
da 3Kwp non integrati (quindi con incentivo minimo) uno installato a
Sondrio e l'altro ad Agrigento.
Il secondo si riferisce ad un impianto da 20Kwp:
In
ultima analisi investire in un impianto fotovoltaico equivale ad un
investimento economico con un tasso di rendita annuo indicativo
superiore al 2% !!...Tutto ciò trascurando il valore
economico
di ritorno generato dall'apprezzamento dell'immobile su cui
l'impianto è eventualmente posizionato.
L’incentivazione
in conto energia è illimitata?
Il
decreto prevede un limite massimo cumulativo della potenza elettrica
installata di tutti gli impianti; tale limite è definito in
1200 MW; ciò vuol dire che verranno accettate tutte le
richieste di incentivazioni (conformi alle norme) per un totale
complessivo di 1200 MW.
Come
si può accedere al conto energia?
Entro
sessanta giorni dall’entrata in funzione
dell’impianto occorre
inviare al gestore della rete:
·Documentazione di conformità dell’impianto alle
norme CEI;
·Scheda tecnica dell’impianto;
·Certificazione di collaudo;
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata